Stalking: cos’è e cosa significa

stalking

Lo Stalking, come saprai, è un reato previsto dall’articolo 612 bis del codice penale. Quello che non tutti sanno però è in cosa consiste questo reato e quando si configura.
La domanda che bisogna porsi allora è: quando si può parlare di stalking?
Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato esperto in stalking a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di stalking previsto dall’art 612 bis cp, di quale è la pena prevista e di quando si configura questo reato.

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Il reato di stalking è un reato contro la persona e consiste in una serie di atti persecutori realizzati dallo stalker nei confronti della vittima.
Oggi la tecnologia ha ulteriormente facilitato la commissione di questo reato, il quale può essere posto in essere anche attraverso strumenti quali il telefono o i social network.
Ma scendiamo nello specifico.

 
 

Stalking: quando è reato [ torna al menu ]

Lo stalking è un reato previsto dall’art. 612 bis del codice penale. Si tratta di un reato che viene realizzato da un soggetto (lo stalker) il quale minaccia o molesta ripetutamente la vittima.
Si deve trattare di molestie o minacce ripetute nel tempo, che provocano uno stato di profondo disagio nella persona offesa.
Non per caso il codice penale parla di veri e propri atti persecutori. Ma scendiamo nel dettaglio e chiediamoci: quali sono gli atti o comportamenti persecutori?

 

Art 612 bis: atti persecutori [ torna al menu ]

L’articolo 612 bis cp come già spiegato ha ad oggetto il reato di stalking ed è rubricato “atti persecutori”.
Commette il reato di atti persecutori chi con condotte ripetute nel tempominaccia molesta qualcuno. Queste condotte devono provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto oppure devono costringere la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.
Ma facciamo qualche esempio per capire di cosa si sta parlando.

 

Stalking: esempi [ torna al menu ]

Un individuo legato a te in precedenza da una relazione, o semplicemente un tuo conoscente, inizia a inviarti messaggi, a chiamarti ripetutamente o addirittura a pedinarti.
Solitamente la motivazione di questi comportamenti è rinvenibile nel fatto di non accettare la fine di una relazione o di voler ottenere qualcosa a tutti i costi (ad es. un appuntamento).
Questa situazione provoca in te stress ed ansia, potresti aver paura per la tua incolumità e sei costretto/a a cambiare strada per recarti in ufficio o a modificare gli orari in cui esci di casa.
In questi casi il reato di stalking è integrato perché vi sono condotte reiterate da parte dello stalker che provocano nella vittima uno stato di ansia o paura oppure la costringono a cambiare le sue abitudini di vita.

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Stalking: cosa fare [ torna al menu ]

Può sembrare superfluo dirlo ma se sei vittima di stalking devi cercare di mantenere la calma e prendere contezza della situazione.
Devi innanzitutto sapere che è stato istituito un numero verde nazionale (1522) a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica nonché con il dovere di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell’ordine, nei casi d’urgenza e su richiesta della persona offesa.
Come a breve vedremo hai anche la possibilità di agire legalmente rivolgendoti in questura e/o ad un avvocato.

 

Stalking: la pena prevista [ torna al menu ]

La pena prevista per il reato di stalking è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Ovviamente questa è la pena che potrà essere applicata dal Giudice all’esito del processo.
Lo stalking può però comportare anche l’applicazione di una misura cautelare già in fase di indagini preliminari. Non è infatti remoto che il P.M., nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza ed una tra le esigenze cautelari previste dal codice, possa chiedere al G.I.P. l’applicazione di una misura cautelare.
È possibile che venga applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ma anche gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere.
La pena prevista dall’articolo è aumentata quando il fatto viene commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
L’aumento si ha anche quando il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

 

Stalking: prescrizione [ torna al menu ]

La prescrizione è una causa estintiva del reato che si verifica nei casi in cui non si sia ancora stata emessa una sentenza definitiva nei confronti dell’imputato entro un dato termine temporale individuato dalla Legge.
Il termine è pari (in assenza di atti interruttivi) alla pena prevista per ogni singolo reato, ma non può essere inferiore ai sei anni in caso di delitto e quattro anni in caso di contravvenzione.
Il reato di stalking prevede la pena della reclusione, nel massimo, di sei anni e sei mesi.
Pertanto il termine di prescrizione del reato di stalking è pari a sei anni e sei mesi (il tempo aumenta nel caso in cui siano presenti atti interruttivi della prescrizione).

 

Stalking: querela [ torna al menu ]

Lo stalking, salvo alcune eccezioni, è un reato “perseguibile a querela di parte”. Pertanto senza la querela non inizierà alcun processo.
Nelle ipotesi non aggravate previste dal primo e dal secondo comma sarà necessario presentare una querela entro sei mesi se vuoi chiedere la punizione dello stalker.
Nei casi di condotte poste in essere nei confronti di un minore e di persona con disabilità oppure se il fatto è commesso con un altro reato per cui si deve procedere d’ufficio, la querela non è necessaria perché lo stalking è procedibile d’ufficio.

 

Denuncia per stalking [ torna al menu ]

Come abbiamo visto, nei casi di condotte poste in essere nei confronti di un minore e di persona con disabilità oppure se il fatto è commesso con un altro reato per cui si deve procedere d’ufficio, la querela non è necessaria perché lo stalking è procedibile d’ufficio.
Ciò significa che se le Forze dell’ordine dovessero venire a sapere che una persona ti sta “stalkerizzando” (ad es. a seguito della segnalazione di un tuo amico, di un centro antiviolenza, o a seguito della presentazione di una denuncia) il procedimento penale a carico dello stalker inizierà a prescindere dalla tua querela.

 

Quando non è stalking [ torna al menu ]

Abbiamo già visto quando lo stalking può dirsi realizzato. Ci deve essere uno stato di ansia, paura, timore o un cambiamento delle proprie abitudini di vita a causa delle continue molestie e/o minacce.
Se invece la condotta si consuma in un’unica occasione o per breve momento, si potrà parlare al massimo di molestie ma non di stalking.
La Corte di Cassazione ha inoltre avuto modo di precisare che se il “perdurante e grave stato di ansia o di paura” richiesto dalla norma, si risolve in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste subìte, non si ha stalking (Cass. n. 2555/2020).

 

Stalking: ammonimento del questore [ torna al menu ]

L’ammonimento del questore è un importante strumento a disposizione della vittima per ottenere sin da subito tutela.
Si tratta di una sorta di ultimatum che viene dato a chi sta realizzando condotte potenzialmente riconducibili al reato di stalking.
L’ammonimento da parte del questore può portare a varie conseguenze. Innanzitutto lo stalker potrebbe cessare le proprie condotte. Inoltre nei casi in cui l’ammonimento è emesso, lo stalking diventa procedibile d’ufficio e in caso di condanna la pena è aumentata.

 

Stalking: risarcimento [ torna al menu ]

Dopo aver presentato una querela per il reato di stalking inizieranno le indagini preliminari nei confronti dello stalker.
Durante questa fase, come abbiamo visto, potranno anche essere applicate misure cautelari. Al termine delle indagini il P.M. potrà richiedere l’archiviazione oppure farà notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In questo secondo caso potrebbe, di lì a poco, iniziare il processo. All’interno del processo la vittima potrà costituirsi parte civile, ossia chiedere un risarcimento del danno a causa degli atti persecutori subiti.

 

Stalking: conclusioni [ torna al menu ]

Come hai potuto constatare, lo stalking (art 612 bis cp – clicca qui per prenderne visione) è un reato grave che può portare ad uno scenario davvero complicato da gestire.
Se sei l’indagato devi iniziare sin da subito a preparare la linea difensiva da tenere.
Se sei la vittima è invece necessario che tu sappia esattamente cosa fare anche in vista del processo.
Per questo motivo, qualsiasi sia la tua posizione, è necessario che tu ti rivolga quanto prima ad un Avvocato penalista che sappia guidarti, sin dalle indagini e successivamente durante il processo penale, nella scelta della giusta strategia difensiva.
Se sei indagato per aver commesso il reato di stalking oppure ne sei vittima, contattami.

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